上次审查: 28 十一月 2024

标准和程序

Riferimenti Normativi

德格斯 33/2013 – Articolo 26, 段 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 贡献, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 八月 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 贡献, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L’istituto non ha documenti da pubblicare in quanto non rientrano nei
vincoli relativi alla specifica macrovoce, importi superiori a 1000 欧元.